Art. 1.
(Finalità).

      1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale, anche con riferimento ai rapporti dello Stato con l'Unione europea, con particolare riguardo alla predisposizione dei documenti programmatori di tale politica.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita dei residenti nei territori montani.
      3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      4. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori compresi nei parchi nazionali montani, istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      5. Nell'ambito dell'Unione europea, lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette al riconoscimento della specificità delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria.